Il Tar Palermo, con propria sentenza del 26.03.2015, ha condannato la Regione, riconoscendo il diritto dei Comuni a ricevere l’intero contributo richiesto per la retribuzione del personale proveniente dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili per l’anno 2013.

Nello specifico, l’Amministrazione regionale aveva corrisposto integralmente la quota relativa al periodo gennaio/luglio 2013, ma si era riservata di quantificare quella relativa al restante periodo dell’anno in base alle disponibilità di bilancio. Successivamente il dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, D.ssa Corsello, con decreto n. 8939 del 30 dicembre 2013, aveva disposto che sarebbe stato corrisposto un contributo pari al 96 % di quello richiesto, poi ulteriormente diminuito al 93,73%.

Pertanto a seguito della riduzione del contributo erogato, i Comuni di Prizzi, Cammarata, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Castellana Sicula, Campofranco, Villafrati,  Alimena, Palazzo Adriano, Villafranca Sicula, Bompietro, Campofiorito, Giuliana, assistiti dagli Avv.ti Giuseppe Ribaudo (in alto nella foto) e Francesco Carità, ricorrevano al Tar per chiedere l’annullamento dei provvedimenti regionali contestando la violazione dell’art. 12, comma 6, della l.r. n. 85/1995, il quale prevedeva che il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, é a carico della Regione ed é erogato direttamente all’ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.

Ebbene, i Giudici di Palazzo Butera, nell’annullare tutti gli atti impugnati dai Comuni e nel condannare la Regione, precisano che ”Tale norma era vigente nell’anno 2013, cosicchè era preciso obbligo dell’Amministrazione stanziare in bilancio una somma sufficiente per coprire integralmente la quota dovuta; il sottodimensionato del relativo capitolo non la esonerava, peraltro, dalla corresponsione ai Comuni di quanto dovuto, ma la obbligava a reperire, aliunde, le relative somme.”

Dunque, i Comuni potranno ottenere le maggiori somme che sarebbero dovute essere erogate dalla Regione. Tra i maggiori beneficiari: il Comune di Cammarata che avrà diritto ad € 109.129,48 ed il Comune di Prizzi con € 69.198,01.

L’avv. Giuseppe Ribaudo, si ritiene soddisfatto  in quanto tutti i motivi dedotti nell’interesse dei Comuni ricorrenti hanno trovato accoglimento. I Dirigenti della Regione devono capire che non possono operare riduzioni di somme, come nel caso di specie, con provvedimenti amministrativi dirigenziali in presenza di norme che vincolano i fondi a destinazioni ben precise. La sentenza per la sua particolarità pone un principio di finanzxa pubblica locale di fondamentale importanza nel rapporto tra la Regione e gli enti locali. Credo che a questo punto la sentenza apre un ulteriore buco nel bilancio della Regione stante che anche i Comuni non ricorrenti potrebbero fruire degli effetti del giudicato”.