Oggetto: Proposta di Mozione/deliberazione, rivolta agli Organi di Governo del Comune di Castelbuono, affinché istituiscano l’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 15 della legge n.3 del 2012.

Premesso che

-la legge 27 gennaio 2012, n. 3 detta le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento” e si rivolge essenzialmente ai consumatori ed ai piccoli imprenditori che non siano più in grado di far fronte ai debiti contratti;
-tale legge, che per la sua importanza è stata soprannominata “salva suicidi” in quanto permette al consumatore ed al piccolo imprenditore di pagare una percentuale dei propri debiti e non l’intera esposizione debitoria, consente di elaborare dei piani del consumatore anche per famiglie che per motivi gravi, quali la perdita del posto di lavoro, la morte di un percettore di reddito, una grave malattia o altre situazioni di difficoltà non colpevole, vogliono far fronte ai loro obblighi di debito, non possono pagare tutto il debito a cui sono tenuti, ma vogliono affrontare questo loro dovere attraverso una rinegoziazione di quanto dovuto e grazie alla “procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento”;
-il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi, di cui all’articolo 15 e depositando la proposta di piano presso il Tribunale del luogo ove ha la residenza, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4;
– tra i creditori si possono annoverare anche le banche per i mutui contratti e “Riscossioni Sicilia”.;

Visto che

– in tutte e tre le procedure para concorsuali disciplinate dalla Legge n° 3 del 2012, ovvero nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore deve essere assistito da un Organismo di Composizione delle crisi da sovra indebitamento;
-tale Organismo è contemplato dall’art. 15 della legge citata ed ha trovato piena attuazione e disciplina nel Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014, rubricato “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha istituito un apposito Registro;
-una volta istituiti, dunque, gli Organismi di Conciliazione devono iscriversi nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il quale disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti e la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi, a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento Assieme alla domanda di iscrizione nel registro gli organismi devono depositare presso il Ministero anche il loro regolamento di procedura;
-l’art. 15 della Legge 3/2012 prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità;
-il comma 1 dell’art 4 del Decreto n.202 del 2014 dispone che “Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dalle Istituzioni Universitarie pubbliche”.

Considerato che

-ai sensi del commi da 5° ad 8° dell’art. 15 della Legge 3/2012 l’Organismo di Composizione delle crisi da sovra indebitamento, oltre a quanto previsto negli articoli da 6 a 14-terdecies della stessa legge, ha i seguenti compiti:
• assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti nelle procedure di accordo di composizione e di piano del debitore ed all’esecuzione dello stesso. Nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore questo vale solo se il Giudice nomina come liquidatore l’organismo di composizione;
• verificare, in tutte e tre le procedure para concorsuali, la veridicità dei dati contenuti nella proposta o nella domanda di avvio della procedura e nei documenti ad essa allegati ed attestare la fattibilità del piano di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti nelle procedure di accordo di composizione e di piano del debitore o quello della liquidazione del patrimonio del debitore;
• effettuare le attività di pubblicità e le comunicazioni a tutte le parti della procedura o ai soli creditori disposte dal Giudice in tutti e tre i procedimenti;
• quando il Giudice lo dispone, ai sensi del 1° comma dell’art. 13, per le procedure di accordo di composizione e di piano del debitore o del 2° comma dell’art. 14-quinquies, per la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore della Legge 3/2012, l’organismo svolge le funzioni di liquidatore.

Appreso che

-il Comune di Castelbuono non ha ancora provveduto ad istituire un proprio Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento;

Atteso che

-l’istituzione dell’Organismo di Composizione presso il Comune di Castelbuono e la conseguente iscrizione nell’apposito Registro presso il Ministero della Giustizia rappresenterebbe, in questo drammatico momento di crisi e se adeguatamente pubblicizzato, un essenziale strumento per aiutare i cittadini in difficoltà a far fronte più serenamente e realisticamente ai propri debiti, considerata anche la scarsa conoscenza e richiesta di applicazione della legge n. 3/2012, contribuendo certamente a salvare dalla disperazione molte famiglie.

Impegna il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale

affinché pervengano alla istituzione dell’Organismo di Composizione della crisi da sovra indebitamento, ai sensi dell’art.15 della legge n.3 del 2012.

Peppe Cicero

In Rappresentanza del

MoVimento 5 Stelle Castelbuono