Partiamo dal presupposto che i suidi sono il frutto di un incrocio fra il cinghiale e il maiale, i cinghiali non sono una specie autoctona, sono stati immessi nel territorio madonita per una sorta di “esperimento” malriuscito, sono di fatto un errore puramente umano…

“Umano” che praticamente non pagherà mai per tutti i danni che ne sono conseguiti, fino a giungere alla tragedia, la morte di un uomo.
Tralascio l’interrogazione da me presentata nel 2013 (a cui non ho mai avuto risposta) e l’audizione che si è tenuta nel 2014 in IV Commissione, il punto adesso è fare un po’ di chiarezza sulla vicenda.
E’ stato un problema legislativo o amministrativo? In questi giorni si è scritto e detto di tutto.
Come ho affermato durante l’incontro nella suddetta Commissione che si è tenuta informalmente questo lunedì, la norma c’era e c’è, per l’esattezza la l.r. 12/2008 “Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette”.
La stessa, al netto della parti impugnate, all’articolo 1 prevede cattura e/o abbattimento:
1. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente comma: ’6. Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto), tale da compromettere l’equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto), gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati’.  
[…]
Mentre all’articolo 2 indica chi può procedere all’abbattimento, rimandando all’ art.4 commi 4 e 5 l.r. 33/97 >
[…] dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni […] proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio;[…] Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve […]L’articolo 3, invece, prevede i piani di cattura e controllo.
Ma è proprio sui suddetti piani che tutto si ferma, perché mentre il piano di cattura (con l’utilizzo cosiddetti “chiusini”, per poi procedere all’abbattimento) è stato approvato, D.D. 919/2011, con successiva proroga nel 2014, mentre
pare che il piano per l’abbattimento diretto non sia mai stato approvato, per via della mancanza della VAS (valutazione impatto ambientale) da parte dell’Assessorato Ambiente e Territorio (viste le limitazione dettate da norme nazionali).
Ecco, qui si blocca tutto e non si capisce neanche, fra opinioni contrastanti, se almeno il piano di cattura sia stato applicato, e se si, non si capisce per quanto tempo, con quali risultati o se ci sia stata la reale volontà di applicarlo seriamente.
Ma, nodo al fazzoletto, questa è una questione che approfondirò prossimamente.
Intanto, il problema ha superato il limite, i suidi sono ormai circa 6000 e come nelle abitudini italiane non possiamo non arrivare all’emergenza prima di risolvere sul serio un problema che i cittadini madoniti fanno presente ormai da anni, così al momento l’unica alternativa efficiente e celere sembra risiedere nell’abbattimento diretto, per poi passare al regolare piano di controllo.
Intanto ieri l’Assemblea Regionale Siciliana, volendo dare un segnale in merito alla questione, ha approvato in via emergenziale una legge, “Gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità”, che in teoria porterà delle migliorie alle leggi vigenti e dovrebbe superare alcune criticità rilevate in fase di applicazione delle norme, nello specifico ad esempio il comma 7 recita: nel caso in cui l’attività di controllo sia già pervenuta quale strumento gestionale all’interno del piano di gestione del sito o in quello dell’area protetta, essa non è sottoposta a valutazione d’incidenza.
Mentre riguardo al presunto ampliamento della platea degli addetti all’abbattimento, ai sensi dall’art.19 legge 157/92, che recita “… guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di lincenza per l’esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio”, se l’italiano non m’inganna non è previsto sostanzialmente nulla di nuovo rispetto a quanto già previsto dalla nostra l.r. 33/97.
La suddetta l.r.  33/97 inoltre prevede che “La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza”, mentre la lr 12/2008 vede fra le parti impugnate “… le finalità cui sono destinate le specie catturate o abbattute (beneficenza, commerciale, di ricerca scientifica, didattica, etc.). Parti che si provano a reinserire nella norma appena approvata, con l’aggiunta del fine commerciale, al fine di coprire le spese per le operazioni di abbattimento.
Punto importante è invece l’aver specificato che: tali attività non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.
Ovviamente rimangono altri punti sospesi, il Presidente della Regione richiederà lo stato d’emergenza come annunciato? Ci saranno altri intoppi all’applicazione delle norme?
Così, mentre la procura di Termini porterà alla luce le responsabilità su quanto avvenuto, l’amara considerazione, nonché riflessione, risiede nel constatare che ancora una volta si agisce solo davanti una tragedia.
Claudia La Rocca
Portavoce M5S Ars