Con sentenza pubblicata il 14 aprile u.s., il TAR di Palermo, non ha riconosciuto la sussistenza delle ragioni di imprevedibilità che avevano indotto il Sindaco del Comune di Cefalù ad emanare, nei confronti di AMAP, due ordinanze contingibili ed urgenti, per la gestione del S.I.I.

Riguardo a ciò, al di là delle valutazioni espresse, nel merito della vicenda, dal Giudice amministrativo di primo grado, evidentemente ricorribili in appello, va precisato come la decisione sia stata adottata in relazione alla situazione di fatto e di diritto emersa all’udienza del 20 aprile u.s.

Il TAR non poteva quindi, per evidenti ragioni giuridiche e temporali, valutare la questione alla luce della Sentenza n. 93/2017, depositata il 4 maggio 2017, con cui la Corte costituzionale ha sancito la illegittimità costituzionale di ampi stralci della Legge Regionale 19/2015, vietando ai singoli comuni la possibilità di gestire in proprio, così come quella di procedere ad autonomo affidamento del servizio, stante che è stata affermata, anche in Sicilia, l’obbligatorietà della gestione da parte di un unico soggetto, in tutto l’ambito territoriale, che coincide con l’intera Provincia.

In altri termini, per quanto statuito dalla Corte Costituzionale, se a gestire il servizio idrico in Provincia di Palermo è stata chiamata AMAP, essa non può che farlo in tutti i comuni, ivi compreso Cefalù, e ciò a prescindere dalla emanazione di ordinanze sindacali o dalla adozione di delibere consiliari, considerato che l’unico soggetto titolato a procedere all’affidamento è l’Assemblea territoriale idrica, presieduta dal Sindaco di Palermo.

Il sindaco

Rosario Lapunzina