Riforma Edilizia Libera: Per Gazebo, Tende A Pergola E Pergotende Non Servirà Più Il Permesso Comunale

Leggendo la gazzetta ufficiale del 7 aprile 2018 si viene a conoscenza della lista dei lavori che interessano casa e per i quali non è più necessario richiedere al comune di residenza un permesso per costruire. Mentre in passato l’istallazione di pergole, casette da giardino e gazebo era vincolato al regolamento del singolo comune e all’apertura di una pratica edilizia CIA, SCIA, CILA.

A partire dal 22 aprile, la lista definitiva delle opere che non richiedono permesso comunale per la costruzione nella gazzetta ufficiale entrerà ufficilamente in vigore e quindi, per tutte le regioni e per tutti i comuni d’Italia si adotterà una norma comune su ciò che è ammesso installare o costruire in casa, terrazzo, giardino. Questa misura è stata adottata per risolvere il problema dovuto alla diversa interpretazione delle norme, e per portare chiarezza su ciò che è già scontato essere libero da permessi di costruire.

In questo articolo ci soffermeremo sui pergolati, gazebo e tende a pergola;

Tra le opere contingenti temporali, ossia quelle opere dirette a soddisfare una esigenza temporanea, e di facile rimozione, troviamo i gazebo( pag. 37 punto 53), per i quali è previsto si dia comunicazione in comune nel momento si da il via all’installazione. La comunicazione di avvio lavori va data anche in caso di manutenzioni, riparazioni ed eventuale rimozione.

 

Nel caso dei pergolati, tende a pergola, pergotenda e coperture leggere di arredo( pag 37 punto 50), si fa riferimento all’ambito delle aree ludiche e di arredo ad aree di pertinenza. Si tratta di aree di pentinenza all’abitazione che non hanno fini di lucro. Per questa categoria di prodotti viene esplicitamente definito la non necessarietà della richiesta di titoli abilitativi ovvero pratiche edilizie. Questo a valenza nel caso di installazione, riparazione, manutenzione e rinnovamento di tende a pergola, pergotende e struttura con coperture leggere di arredo. Questa novità permetterà di costruire effettuando unicamente una comunicazione di inizio lavori.

Le costruzioni saranno sempre e comunque sottoposte ai vincoli derivanti il rischio sismico, idrogeologico, e alle leggi sui centri storici e beni paesaggistici. Per questi ultimi si rimanda ai vincoli rilasciate dalle commissioni dei territori protetti e sottoposti a vincoli paesaggistici. Le opere qualora fosse dotate delle certificazioni previste dalla legge ed installate secondo le regole potranno anche godere delle agevolazioni fiscali (detrazione fiscale) su schermature solai mobili e risparmio

 

Per essere esaustivi lasciamo in allegato l’intera lista delle opere edilizie libere previste che sono: pompe di calore, barriere architettoniche, strutture ricettive, pannelli fotovoltaici, fontane da giardino, rimesse per animali, pergolati e gazebo.

ELENCO COMPLETO OPERE CHE POSSONO ESSERE REALIZZATE SENZA PERMESSO EDILIZIO DEL COMUNE DI RESIDENZA

IN VIGORE DAL 22 APRILE 2018