Il Giudice di Pace di Palermo ha condannato Ryanair a versare, a quattro passeggeri che si sono rivolti allo sportello di Federconsumatori Palermo, la compensazione pecuniaria prevista per la cancellazione del volo in assenza di preavviso, condannandola anche al risarcimento dei danni patrimoniali.
Sin qui, niente di nuovo sotto al sole, poiché si tratta di quanto previsto dalla normativa europea. La novità sta nel fatto che la cancellazione era dipesa da uno sciopero del comparto proclamato in Francia, che aveva avuto ripercussioni sull’operativo anche di altri paesi.
La compagnia si è difesa affermando che, trattandosi di cancellazione dovuta a circostanza estranea alla sua volontà, non si sarebbe potuta applicare la disciplina europea sui risarcimenti.
Di diverso avviso il Giudice di Pace, che ha accolto la tesi dei passeggeri, tutti assistiti dall’avv. Gaia Matteini, dell’Ufficio Legale Federconsumatori, che ribadisce: “Trattasi di scioperi extraterritoriali noti da tempo alla compagnia (gli organi di stampa francesi avevano reso pubblico che in quella giornata si sarebbe svolta l’agitazione sindacale), che hanno causato la cancellazione di voli aerei anche in altri paesi in cui opera la compagnia. Non possono essere considerati forza maggiore, pertanto i passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria, prevista dalla normativa comunitaria in caso di cancellazione senza preavviso. Se una Compagnia aerea era a conoscenza dello sciopero prima della sua data, ed ha omesso di dare la dovuta informazione e assistenza, nonché di attivare adeguate risorse organizzative per arginare i disagi, significa che non è stato impiegato il massimo sforzo in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie per evitare che la circostanza eccezionale causasse la cancellazione del volo. Pertanto, essa è responsabile perché i danni subiti dai passeggeri avrebbero potuto essere contenuti e limitati”.
Dunque, uno sciopero non necessariamente esonera dall’obbligo di corrispondere gli indennizzi, ma è necessario valutare, volta per volta, se la Compagnia abbia operato secondo i canoni della massima diligenza esigibile e del dovere di tempestiva informazione.
Così Lillo Vizzini (foto), Presidente di Federconsumatori Palermo: “Si tratta di una sentenza innovativa, che recepisce appieno il recentissimo orientamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sulla definizione delle circostanze eccezionali che esonerano il vettore da responsabilità. Troppo spesso le compagnie si trincerano dietro la giustificazione della “forza maggiore”, per respingere indiscriminatamente le legittime istanze dei passeggeri”.
Come di consueto, nell’imminenza delle ferie estive, Federconsumatori ha attivato uno sportello SOS Vacanze ([email protected], pagina Facebook Federconsumatori Palermo, attivo per il mese di agosto, cui inviare segnalazioni o richieste di assistenza.