Il Dr. M.B. di36 anni , dottore di ricerca ed ex assegnista di ricerca in Linguistica Italiana aveva partecipato alla procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche; la Commissione dichiarava vincitore il Dr. V.P. di 51 anni, di Gangi, ed il Rettore dell’Università di Palermo con proprio decreto approvava gli atti della procedura concorsuale. Avverso tali atti proponeva un ricorso giurisdizionale con istanza di sospensione davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, il Dr. M.B., lamentando una serie di vizi di legittimità; in particolare lamentando tra l’altro l’erronea attività di determinazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, con attribuzione di un punteggio di proporzioni smodate al vincitore ed una valutazione minima ai titoli ed alle pubblicazioni del ricorrente, e l’incompatibilità di uno dei componenti della commissione esaminatrice, atteso il rapporto di frequentazione e di collaborazione scientifica con il vincitore. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, condividendo le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Valenza, accoglieva l’istanza cautelare avanzata dai difensori del ricorrente e, per l’effetto, sospendeva l’efficacia dei provvedimenti impugnati; ma il vincitore del concorso, Dr. V.P., assistito dall’Avv. Prof. Salvatore Pensabene Lionti, proponeva un appello cautelare davanti al CGA per la riforma dell’ordinanza cautelare resa dal TAR , lamentandone l’asserita erroneità sotto molteplici profili. Si costituiva in giudizio anche davanti al CGA il Dr. M.B., assistito dall’Avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell’appello cautelare ex adverso proposto e la conferma dell’ ordinanza cautelare resa dal TAR. Il CGA, condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Rubino, ha respinto l’appello cautelare proposto dal vincitore della procedura selettiva, confermando l’ordinanza cautelare resa dal TAR; pertanto adesso la partita si sposta davanti al TAR, che deciderà nel merito il ricorso alla seconda udienza pubblica del mese di marzo 2019 , statuendo sulla richiesta di annullamento della procedura selettiva