In riferimento a quanto si verifica nel territorio del Comune di Petralia Sottana, relativamente ad episodi di incontri finalizzati al culto di San Michele Arcangelo in un contesto di visioni soprannaturali da parte di un presunto veggente nella persona del Sig. Salvatore Valenti dell’Arcidiocesi di Palermo, ritengo doveroso richiamare le Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni, promulgate dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il 25 febbraio 1978 e confermate dalla medesima Congregazione il 14 dicembre 2011.
L’iter per arrivare al discernimento circa la verità di tali fenomeni per dichiararne il Constat de supernaturalitate o il Non constat de supernaturalitate prevede anzitutto che l’Ordinario del luogo giudichi il fatto positivo o negativo. Solo quando l’Ordinario ha giudicato positivamente il fatto si può procedere alla seconda tappa dell’iter che consiste nel permettere «alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di essa con grande prudenza» (Norme, Nota preliminare, b). Quindi l’autorità ecclesiastica competente può concedere il Pro nunc nihil osbstare che chiaramente non deve indurre i fedeli a ritenere che questo pronunciamento sia riconoscimento e approvazione del carattere soprannaturale da parte della Chiesa (cf. Norme, II, 1).
Pertanto, fino ad oggi, Non constat de supernaturalitate ed è fatto divieto di organizzare pellegrinaggi sul luogo indicato dalle presunte apparizioni nel territorio della Parrocchia di Petralia Sottana; è fatto altresì divieto di erigere edicole votive per il culto pubblico legate al suddetto fenomeno, senza il nihil obstat dell’Ordinario del luogo.
Si ricorda inoltre che a Gibilmanna è da secoli che esiste un culto speciale a San Michele Arcangelo; prova ne è la tela raffigurante l’apparizione dell’Arcangelo ai frati raccolti a mensa, esposta nel Santuario.

✠ Giuseppe Marciante
Cefalù, dal Palazzo Vescovile, 23 novembre 2018