“In assenza di iniziative delle altre amministrazioni coinvolte per l’individuazione del gestore del SII, il Sindaco  non ha avuto altra scelta che prorogare ulteriormente la requisizione in uso delle pompe di sollevamento, al fine di garantire alla comunità la distribuzione dell’acqua”.
E’ uno dei passaggi contenuti nella sentenza (N. 00667 del 04/03/2019) con cui la Terza Sezione del Tar di Palermo ha rigettato i sei motivi del ricorso principale e i due del ricorso per motivi aggiunti, esposti dalla Società Sorgenti Presidiana avverso il provvedimento di requisizione (nonché di proroga della requisizione stessa) delle tre pompe idrauliche di sollevamento di acqua ubicate all’interno del Serbatoio Urbano Comunale,  nonché di tutta la rete elettrica, idrica e idraulica di alimentazione e di collegamento, condannando inoltre il Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Per il TAR “si ravvisano i presupposti della necessità e dell’urgenza, non potendosi ragionevolmente ammettere l’interruzione del servizio di approvvigionamento dell’acqua alla comunità, per le intuibili gravissime conseguenze dannose che essa avrebbe comportato sul piano igienico- sanitario” e non sussiste “elemento ostativo all’esercizio dei poteri extra ordinem finalizzati ad assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale;  l’indisponibilità della ditta a gestire le pompe di sollevamento e il difficile contesto relativo alla gestione del SII si configurano come circostanze estranee alla sfera di controllo dell’amministrazione locale; né, d’altro canto, appaiono chiaramente imputabili alla negligenza del Comune”.
Al contrario, la Sentenza riconosce al Sindaco di essersi attivato per la soluzione della vicenda, avendo richiesto l’adozione dei provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell’art. 172, co. 4, del d. lgs. n. 152/2006, nei confronti dell’Assemblea Territoriale Idrica.
Anche le lagnanze per avere il Comune disatteso l’impegno a corrispondere un acconto di € 500.000,00 per oneri di potabilizzazione, sono state ritenute prive di fondamento, in quanto, sempre per il TAR  “tale pagamento avrebbe dovuto essere preceduto dall’autorizzazione dell’Assemblea Territoriale Idrica, in assenza della quale l’ente locale non avrebbe potuto corrispondere autonomamente l’anticipazione delle somme, venendo in rilievo l’autorizzazione a riscuotere gli importi relativi ai consumi.”
Il Sindaco Rosario Lapunzina esprime soddisfazione, essendo stata riconosciuta la correttezza del proprio operato in tema di gestione del servizio idrico, e ritiene che questo sia solo il primo passo, giacché è pendente, sempre dinanzi al TAR di Palermo, il ricorso del Comune  avverso il silenzio inadempimento e per la condanna al risarcimento del danno  cagionato all’Ente e all’intera comunità cefaludese dalla mancata individuazione, da parte dell’Assemblea Territoriale Idrica,  del gestore unico di ambito del SII.
Il Sindaco di Cefalù
Rosario Lapunzina