Con apposito bando ritualmente pubblicato, l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità aveva predisposto un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologiconei comuni della Regione Siciliana, a valere sulle risorse FSC.

Il Comune di Ventimiglia di Sicilia vi partecipava inviando la propria domanda per il finanziamento del “Progetto di restauro e risanamento conservativo della chiesa Sant’ Eligio (ex Chiesa Maiorca)” per un importo complessivo di euro 875.000,00.

Nonostante tutta la documentazione prodotta in ossequio alle disposizioni contenute nel bando e i chiarimenti forniti dall’Amministrazione comunale, il progetto veniva collocato in posizione non utile nella graduatoria definitiva per ottenere il finanziamento richiesto; circostanza, questa, scaturita dal mancato riconoscimento del punteggio (n. 20 pt) previsto nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti “edifici che rappresentano elevato rischio per la pubblica e privata incolumità”.

A questo punto, il Comune di Ventimiglia di Sicilia, in persona del Sindaco dott. Antonio Rini,proponeva un ricorso davanti al TAR Palermo, con ilpatrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per l’annullamento, previasospensione, degli atti di gara, nella parte in cui era stato erroneamente attribuito al progetto il punteggio assegnato, con il conseguente collocamento tra gli interventi non ammessi al finanziamento.

In particolare, l’Avvocato Rubino ha dedotto l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione regionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per l’evidente difetto di istruttoriae per la manifesta disparità di trattamento subita,avendo l’Amministrazione Regionale denegato il punteggio previsto per il requisito di “elevato rischio per la pubblica e privata incolumità”alla ex Chiesa Maiorca del Comune di Ventimiglia di Sicilia nonostantel’esauriente documentazione in realtà prodotta a supporto, ed avendo, di contro, riconosciuto il relativo punteggio a progetti rispetto ai quali lo stesso requisito non era stato del tutto valutato o provato, ovvero era stato documentato per mezzo di documentazione analoga a quella allegata dal Comune ricorrente.

Il TAR Sicilia, Palermo, Sez.I, ritenendo il ricorso “assistito da adeguato fumus boni iuris” e sussistente, nel caso di specie, il periculum in mora,dopo opportuni adempimenti istruttori, con l’Ordinanza n. 104/2020 ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati formulata dall’Avv. Rubino, disponendo l’attribuzione con riserva del punteggio di 20 punti in favore del Comune ricorrente

Per effetto della summenzionata pronuncia, dunque, il “Progetto di restauro e risanamento conservativo della chiesa Sant’ Eligio (ex Chiesa Maiorca)” nel Comune di Ventimiglia di Sicilia rientrerà tra i progetti finanziabili.