ALL’ECC. MO PREFETTO DI PALERMO
PREFETTURA DI PALERMO – U. T. G.
Palazzo del Governo
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e.p.c. Al Sig. Presidente della Regione Siciliana
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RICORSO PER L’ANNULLAMENTO O LA REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE EMESSA DAL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELBUONO MARIO CICERO REG. ORD. N.140 DEL 25/09/2020. (ex art. 50, c.c 5 e 6 del D.LGS.267/2000)
I sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Castelbuono appartenenti al gruppo consiliare “Castelbuono in Comune”: Tumminello Antonio, Cucco Giovanna, Calì Laura e Sottile Simone,
premesso:
• che in data 25.09.2020 il Sindaco del Comune di Castelbuono ha emanato, quale Ufficiale del Governo, Ordinanza n. 140 Reg. Ord. (all. 1), con la quale ha ordinato, sotto comminatoria di sanzione amministrativa e con decorrenza immediata a tutti “gli esercenti il commercio al dettaglio e all’ingrosso e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio comunale, agli ambulanti a posto fisso e quelli del mercato settimanale, agli agenti di commercio, quelli residenti e quelli provenienti da altri Comuni, ai corrieri che consegnano a domicilio ai privati e alle attività commerciali, parrucchieri, barbieri, estetiste, farmacie, di certificare a cadenza mensile la negatività da COVID-19, mediante tampone e/o test sierologico, di tutto il personale impiegato nell’esercizio delle attività”. La certificazione dovrà essere inoltrata a cadenza mensile mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:[email protected];[email protected] – a mano : Ufficio protocollo Comune di Castelbuono”. Tale provvedimento in concreto adottato, al di là del merito dello stesso, appare estraneo alle materie per le quali le norme di legge (art. 54 T.U.EE.LL., nel testo riformato dall’art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in L. 24.07.2008, n. 125) attribuiscono poteri al Sindaco, quale Ufficiale del Governo;
• che, infatti, l’art. 54, comma 4 del T.U.EE.LL. consente al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali, ma solo “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, mentre l’ordine di sottoporsi mensilmente a tampone e/o test sierologico riferito alla categoria di lavoratori suindicata giammai potrà intendersi finalizzato a tutelare i predetti beni dell’incolumità pubblica e della salute pubblica, giacché nel Comune di Castelbuono non è stato registrato alcun caso di positività al Covid-19 e quindi non sussiste un allarme tale da giustificare il suddetto provvedimento.
Invero, ad oggi non è stata emanata nessuna norma nazionale che imponga l’obbligatorietà del tampone e/o del test sierologico, nemmeno per quelle categorie di lavoratori a rischio di contagio quali gli operatori sanitari per esempio;
A ben vedere giova ricordare che il Ministero della Salute ha predisposto in tutto il territorio nazionale una campagna di screening, su base facoltativa e volontaria, con test sierologico su personale docente e non docente di tutte le scuole pubbliche e private italiane.
V’è di più, non si comprende il motivo per il quale il Sindaco del Comune di Castelbuono, abbia escluso dalla categoria di lavoratori cui fa riferimento la suddetta ordinanza, la categoria degli artigiani e perché, allo stesso modo, il Primo Cittadino non abbia ritenuto opportuno e fondamentale al fine di contrastare la diffusione del virus, sottoporre a tampone e/o test sierologico tutti i dipendenti comunali compresi tutti i dipendenti appartenenti al Corpo della Polizia Municipale che quotidianamente vengono a contatto con la collettività per le mansioni che svolgono.
• che la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato i limiti del potere esercitabile dal Sindaco a norma dell’art. 54 del T.U.EE.LL., che deve essere sempre finalizzato a “prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini” (fra le tante: CONS. di STATO, SEZ. V°, sent. 11.12.2007, n. 6366 e s.s);
• che neppure l’abrogazione della norma (art.3, comma 2 del Dl.n.19/2000), che vietava ai Sindaci di emanare ordinanze per fronteggiare il Covid-19 in contrasto con le norme statali o regionali ovvero eccedendo le proprie competenze, in seguito all’emanazione del d.l. Semplificazioni (d.l. n.76/2020) può legittimare i Sindaci ad introdurre misure, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel loro territorio, tali da incidere economicamente danneggiando le attività produttive presenti nel territorio.
L’ordinanza di cui oggi si chiede l’annullamento e/o la revoca o sospensione, infatti, non fa altro che causare un aggravio di spese a danno dei commercianti senza che abbia un’utilità dal punto di vista della prevenzione dal contagio causando altresì disparità di trattamento tra le varie categorie professionali;
• che, inoltre, è del tutto palese che il provvedimento in esame sia privo di validità giuridica in quanto lesivo oltre che dell’art. 32 della Costituzione italiana che “…tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” anche della legge sulla “Tutela della Privacy” in quanto le certificazioni attestanti il risultato delle analisi cui si sottopongono i commercianti non sono sottoposti al vincolo di segretezza e riservatezza, anzi sono posti alla mercé di qualunque dipendente che può rivelare l’informativa liberamente.
• che tale modalità andrebbe certamente a danneggiare in maniera forte le attività economiche qualora il risultato delle analisi potesse rivelare una positività al Covid- 19;
• che, ancora, laddove l’ordinanza prevede, per la sua inosservanza, l’irrogazione di sanzioni amministrative, appare in contrasto con la riserva di legge in materia di illeciti amministrativi. In materia di sanzioni amministrative, il principio di tipicità e di riserva di legge fissato dall’art. 1 della l. n. 689 del 1981 impedisce che l’illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (Cass. civ. Sez. I, 02/03/2016, n. 4114).
• che, per quanto sopra esposto, l’Ordinanza appare viziata da incompetenza assoluta, eccesso di potere, plurime violazioni di legge e, in particolare, dei principi generali dell’ordinamento;
tanto premesso,
ricorrono
affinché la S.V. Ill.ma voglia annullare o revocare, anche in via di autotutela, l’Ordinanza de quo, per i motivi sopra esposti, così come stabilito dalla Giurisprudenza Amministrativa (CONS. STATO, IV° SEZ. 15.04.2008, n. 3076, nel caso del Comune di Azzano Decimo; in dottrina: L. VANDELLI, Le ordinanze contingibili ed urgenti nell’ordinamento repubblicano, BO, 25.09.08), previa immediata sospensione del provvedimento sindacale, anche al fine di garantire ed assicurare unità di indirizzo e coordinamento degli Ufficiali di P.S. nella Provincia ex art. 13, comma 3 e 15 della Legge 121/1981, tra i quali deve annoverarsi il Sindaco di Castelbuono, unità sicuramente compromessa dal consolidarsi, sia pure a macchia di leopardo, di ordinanze atipiche o “creative”.
Si rappresenta che la sopracitata ordinanza va ad incidere su situazioni e diritti che danneggiano specificamente una categoria di lavoratori e crea dissidi e malcontenti nella comunità di Castelbuono oltre che travalica nei compiti di esclusiva competenza della Regione Sicilia tramite le AUSL.
Con perfetta osservanza.
Castelbuono, 15/10/202
I Consiglieri Comunali
F.to Tumminello Antonio
F.to Cucco Giovanna
F.to Calì Laura
F.to Sottile Simone